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Bonus verde prorogato al 2024. A chi spetta e come funziona.

Il bonus verde PROROGATO fino al 2024.

Consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere, per cui terrazzi, giardini, balconi, anche condominiali. La detrazione massima è di €.1.800,00 per immobile (36% di €.5.000,00).

Come funziona il bonus verde? 

I contribuenti che sosterranno spese di sistemazione del verde e di recupero del verde storico, potranno beneficiare di una nuova detrazione fiscale pari al 36%. Il bonus per il verde urbano del 36%, permetterà quindi di ottenere uno sconto fiscale IRPEF da detrarre dalla dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro. L’importo della detrazione totale spettante, per essere scaricata dalla tasse, deve essere divisa in 10 quote annuali di pari importo.

Le spese sostenute devono essere pagate tramite assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari NON bonifici parlanti da ristrutturazione.

Sulla base delle ultime novità, il bonus verde non è alla persona ma è sulla casa, pertanto, se si hanno due immobili sui quali far eseguire interventi agevolabili con il nuovo bonus, è possibile sommare le due detrazioni, arrivando così per ciascuna casa, a detrarre il 36% di 5.000 euro.

Quali sono i lavori di giardino, terrazzo e balconi che rientrano nel bonus verde?

  • le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • le spese per la sostituzione di una siepe;
  • le spese per le grandi potature;
  • spese per la fornitura di piante o arbusti;
  • spese di riqualificazione di prati;
  • spese per lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati, manca ancora la conferma ufficiale;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Alcuni chiarimenti da Telefisco:

  • le spese per la manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti (sia privati che condominiali) non sono agevolabili. E’ ammessa invece la manutenzione ordinaria quando connessa ad un intervento idoneo al bonus, come la sistemazione a verde o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Vale il principio di straordinarietà dell’intervento.
  • lavori in economia (ossia quelli fatti direttamente dal contribuente) sul proprio giardino o terrazzo non sono agevolabili;
  • nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private, il bonus spetta entrambe le volte, su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5 mila Euro ciascuno;
  • il pagamento delle spese può avvenire con assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinariNon si applicherà pertanto in capo ai prestatori la ritenuta dell’8%.

Guarda il sito dell’Agenzia dell’Entrate:

Interventi su condomìni

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alcune precisazioni

Il legislatore ha stabilito che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio vedi commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir.

  • Se gli interventi vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%
  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
  • In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.